Assegno di disoccupazione

INDENNITÀ NASpi

A chi è rivolta

L’inndenità NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione:

dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Decorrenza e durata

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

Chi intende avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI.

Quanto spetta

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.195 euro per il 2017, 1.208,15 euro per il 2018 e 1.221,44 euro per il 2019).

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.221,44 euro per il 2019), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.221,44 euro per il 2019) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2017 a 1.300 euro, per il 2018 a 1.314,30 euro e per il 2019 a 1.328,76 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

Documenti necessari per la presentazione della domanda:

·   carta d’identità e codice fiscale

·   una busta paga  dell’ultimo datore di lavoro

– modello U1, se il lavoro è stato svolto in un paese UE

·   l’ultimo contratto di lavoro

·   la comunicazione d’accolta dell’ultima domanda di NASpI

.  IBAN e modello SR163 (compilato dalla banca)

.  dichiarzioni dei redditi, stato di famiglia e codici fiscali di tutti i componenti della nucleo familiare, se al contempo viene fatta richiesta dell’assegno al nucleo familiare

 

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo  di ogni anno per il periodo lavorativo dell’anno precedente.

Ad esempio entro il 31 marzo 2019 per la disoccupazione nel settore agricolo per il periodo lavorativo dell’anno 2018.

Documenti necessari:

– carta d’identità e codice fiscale

– Mod. U1, se il lavoro è stato svolto in un paese UE

– codice IBAN e modelloo SR163 (compilato dalla banca)

– i dati del datore di lavoro dell’anno precedente

– Modello INPS/ NISF  SR163 für den bargeldlosen Zahlungsverkehr

– dichiarzioni dei redditi, stato di famiglia e codici fiscali di tutti i componenti della nucleo familiare, se al contempo viene fatta richiesta dell’assegno al nucleo familiare

 

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